Diffamazione a mezzo Facebook

Al giorno d’oggi, la diffusione dei social ed il conseguente uso indiscriminato degli stessi favorisce, in molti casi, la nascita dei cd “leoni da tastiera”, soggetti che, all’ombra di un nick name e bardati da uno schermo che si affaccia come finestra sul mondo, sfogano ogni propria frustrazione attaccando altre persone, credendo di rimanere impuniti agli occhi della legge.

Ciò è quello che è successo ad una cliente dello studio la quale per molto tempo è stata vittima di una vera e propria persecuzione su facebook da parte di un soggetto che, con vari epiteti ed utilizzando nomi di fantasia, ha perseverato nella propria condotta lesiva dei diritti fondamentali della personalità della cliente.

Veniva, quindi, avviata una procedura giudiziale innanzi il Giudice di Pace di Palermo a mezzo della quale veniva richiesto il ristoro economico di quel danno che incide sulla sfera della morale, come l’onore e la reputazione.

Nel particolare dell’azione giudiziaria, la richiesta economica del danno ha come presupposto la diffamazione, ovverosia quella condotta illecita che provoca un danno ingiusto che merita di essere ristorato attraverso la condanna al risarcimento da parte del soggetto che lo ha commesso.

Se, quindi, la responsabilità di tale tipo di azione si fonda sul disposto normativo di cui all’art. 2043 c.c., la quantificazione del danno potrà essere individuato secondo il principio dell’equità.

Occorrerà valutare, quindi, alcuni elementi ed alcune circostanze che possono indirizzare il Giudicante nell’individuazione di un equo ristoro del danno patito. Tra questi elementi vi sono:

  • la durata della diffamazione;
  • la gravità dell’accusa infamante;
  • la pubblicità del mezzo utilizzato per diffondere la diffamazione;
  • le ripercussioni sulla vita della vittima;

La Suprema Corte con la sentenza n. 8397/2016 ha precisato che “E’ … pacificamente configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida sui diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l’immagine. Per cui, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile… soprattutto il danno non patrimoniale costituito – come danno conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire... Invero la diffamazione postula una liquidazione del danno non patrimoniale necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura stessa del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico”.

Sul punto, l’Osservatorio milanese ha individuato cinque categorie di diffamazione, che consentono di indicare criteri orientativi per la liquidazione del danno:

  • diffamazione di tenue gravità: danno liquidabile nell’importo da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00;
  • – diffamazione di modesta gravità: danno liquidabile nell’importo da Euro 11.000,00 ad Euro 20.000,00;
  • – diffamazione di media gravità: danno liquidabile nell’importo da Euro 21.000,00 ad Euro 30.000,00;
  • diffamazione di elevata gravità: danno liquidabile nell’importo da Euro 31.000,00 ad Euro 50.000,00;
  • diffamazione di eccezionale gravità: danno liquidabile nell’importo superiore ad Euro 50.000,00.

Nel caso di specie lo Studio, dopo aver dimostrato la condotta lesiva del convenuto, otteneva una sentenza favorevole che condannava l’autore della diffamazione a risarcire l’attore di una somma di denaro equitativamente determinata.

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori chiarimenti sulla questione trattata e per una eventuale consulenza dedicata.

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